I c.d. colloqui intimi costituiscono la declinazione pratica, nel contesto penitenziario, della tutela riservata alla sfera affettiva e sessuale della persona detenuta. Storicamente, gli incontri con familiari e partner erano vincolati alla presenza costante della Polizia penitenziaria per ragioni di vigilanza visiva. Sebbene fondata su istanze di sicurezza e disciplina interna, tale impostazione finiva per reprimere quasi integralmente la dimensione relazionale del ristretto, precludendogli una spontanea espressione dei propri affetti, in aperto contrasto con la funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione.
La svolta impressa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 2024 segna un cambio di paradigma radicale nell’ordinamento penitenziario. Infatti, sancendo l’illegittimità del controllo a vista sistematico sui colloqui tra le persone detenute e i rispettivi partner, il Giudice delle Leggi ha sottratto la sfera dell’affettività e della sessualità intramuraria all’ombra del mero assistenzialismo o della concessione discrezionale, elevandola a un vero e proprio diritto soggettivo radicato nella tutela della dignità umana e negli artt. 3 e 27 della Costituzione, oltre che nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Le Linee Guida del DAP e il riassetto tecnico-operativo degli istituti
L’attuazione pratica di questo principio ha imposto all’Amministrazione penitenziaria un importante riassetto organizzativo, formalizzato nelle linee guida del DAP dell’11 aprile 2025. Inquadrati sotto la veste giuridica dei tradizionali colloqui ordinari, con un limite massimo di durata pari a due ore e la necessaria computazione nel monte ore mensile spettante, gli incontri riservati sono stati disciplinati al fine di contemperare la riservatezza delle relazioni affettive con l’imprescrivibile esigenza di sicurezza negli istituti.
La sfida strutturale per il patrimonio edilizio penitenziario è imponente: l’adeguamento degli spazi prevede la creazione di ambienti ad hoc dotati di letto e servizi igienici, privi di telecamere interne e schermati dallo sguardo degli agenti, la cui presenza rimane confinata ai percorsi esterni e al presidio dei corridoi. Per ragioni di sicurezza e soccorso, le porte dei locali non possono mai essere serrate dall’interno e la stanza deve essere dotata di dispositivi di allarme sonoro. Inoltre, la gestione della biancheria e la sanificazione dei locali vengono affidate a protocolli rigorosi che coinvolgono direttamente le famiglie e i detenuti lavoratori adibiti a compiti di pulizia interna.
Questo diritto non si configura tuttavia come un automatismo per qualsiasi carcerato. Infatti, ne restano tassativamente esclusi i regimi detentivi speciali quali il 41-bis o.p. e la sorveglianza particolare ex art. 14-bis o.p. Diversamente, per i circuiti ad Alta Sicurezza o in presenza di reati ostativi di cui all’art. 4 bis o.p., la concessione passa attraverso un’istruttoria particolarmente rigorosa che richiede il parere preventivo della Magistratura di Sorveglianza e delle Procure antimafia territorialmente o nazionalmente competenti.
Di fronte a una domanda che supera di gran lunga la disponibilità ricettiva degli ambienti nei singoli istituti, l’Amministrazione individua precisi criteri di priorità nell’accesso. In applicazione del principio della massima afflittività valorizzato dalla Consulta, la precedenza va accordata a chi deve scontare pene di lunga durata e a chi non beneficia già di permessi premio o misure alternative per coltivare i propri affetti all’esterno. Un’applicazione concreta di tale parametro si rinviene, ad esempio, nell’ordinanza n. 2026/1807 del Magistrato di Sorveglianza di Bologna, ove è stato accordato un canale prioritario a un detenuto impossibilitato a fruire di permessi sia su un piano giuridico (mancato raggiungimento della quota di pena) sia fattuale (indisponibilità dell’alloggio da parte dei familiari della compagna), rilevando come l’assenza di ogni canale alternativo imponesse l’accoglimento prioritario dell’istanza.
La tutela del vincolo matrimoniale contratto in carcere e l’accertamento della stabilità
Un nodo centrale attiene alla verifica del legame affettivo, condizione imprescindibile per la fruizione degli incontri riservati. Sul punto, prassi ministeriale e orientamenti giurisprudenziali operano un chiaro distinguo tra unioni formali e convivenze di fatto. Per queste ultime, la stabilità della relazione richiede una specifica verifica istruttoria, desumibile dalle relazioni dei servizi sociali o da indici oggettivi quali la continuità dei colloqui ordinari, la frequenza delle telefonate e la costanza dei contatti durante la detenzione, elementi idonei a comprovare il reale inserimento del partner nel nucleo familiare.
L’approdo interpretativo più significativo riguarda tuttavia i matrimoni celebrati in costanza di detenzione. Inizialmente, diverse direzioni penitenziarie e tribunali di merito rigettavano le richieste evidenziando la mancanza di una convivenza antecedente all’ingresso in carcere. Tale lettura rigida è stata categoricamente censurata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che il matrimonio, al pari dell’unione civile, costituisce di per sé un titolo giuridico idoneo a fondare il diritto all’affettività, rendendo del tutto superflua la prova di una pregressa convivenza reale.
Tale soluzione appare la sola coerente con l’architettura del diritto civile. Infatti, esigere la dimostrazione della convivenza pregressa per chi si è coniugato durante la carcerazione finirebbe per vanificare gli effetti propri del matrimonio, alimentando la distorsione dei c.d. “matrimoni bianchi”. Poiché l’ordinamento civile contempla la mancata consumazione quale presupposto per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delle nozze, si determinerebbe una palese contraddizione sistematica se lo Stato, da un lato, consentisse la celebrazione del matrimonio in carcere e, dall’altro, imponesse modalità esecutive della pena tali da impedire la vita coniugale, inducendo proprio la condizione di improduttività del vincolo. A conferma di ciò, la Corte di Cassazione ha chiarito che la celebrazione delle nozze in carcere non ostacola affatto la concessione del colloquio riservato. Il vincolo nuziale radica autonomamente il diritto all’affettività e fonda una presunzione di serietà del legame, dispensando l’amministrazione dagli accertamenti sulla vita pregressa della coppia (necessari invece per le convivenze more uxorio informali) e imponendole di vagliare la domanda unicamente sulla base dei generali requisiti di sicurezza (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 23129/2026).
I limiti delle motivazioni logistiche e l’adozione di soluzioni temporanee
Tra le ragioni più frequentemente opposte dagli istituti per negare l’accesso ai colloqui intimi figura la carenza di spazi dedicati, riconducibile ai limiti strutturali dell’edilizia penitenziaria e ai tempi occorrenti per i necessari interventi di adeguamento.
Sul punto, i giudici di sorveglianza hanno consolidato un orientamento rigoroso: le difficoltà organizzative e logistiche dell’amministrazione penitenziaria non possono tradursi nella compressione o nella sospensione a tempo indeterminato di un diritto fondamentale del detenuto. Decorso un congruo termine dall’introduzione della riforma e dalle disposizioni attuative, il mero deficit strutturale non costituisce una motivazione idonea a giustificare il diniego. Pertanto, in presenza dei requisiti soggettivi e in assenza di concrete ragioni ostative d’ordine pubblico, l’amministrazione è tenuta ad allestire soluzioni organizzative idonee, anche a carattere provvisorio (cfr. Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, ord. 7 febbraio 2025; Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, ord. 2025/149).
La giurisprudenza ha difatti precisato che la mancanza di moduli abitativi ad hoc non esime la direzione dal riadattare locali già disponibili (come sale colloqui tradizionali, uffici in disuso o spazi trattamentali), purché sia salvaguardata la riservatezza. Quest’ultima implica non solo la vigilanza esclusivamente esterna della Polizia penitenziaria, ma anche l’impossibilità che l’incontro sia visto o udito da altri detenuti o visitatori. In tal senso, «le difficoltà organizzative e logistiche, pur non trascurabili, non possono tradursi in una sospensione sine die dell’esercizio del diritto, specie in assenza dell’indicazione di un cronoprogramma concreto di adeguamento» (Magistrato di Sorveglianza di Bologna, ord. 2026/1807).
Il dovere di motivazione e lo scrutinio sulla pericolosità sociale
L’attuazione della riforma deve fare i conti con lo squilibrio tra risorse logistiche e volume delle domande. In questa cornice, la condotta del detenuto assume un ruolo rilevante, ma la selezione delle priorità o gli eventuali dinieghi non possono mai tradursi in motivazioni stereotipate, formule di stile o giustificazioni meramente organizzative.
Relativamente al profilo della pericolosità e del comportamento del detenuto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la richiesta di colloqui intimi può essere negata per ragioni di sicurezza, ordine interno, condotta scorretta del ristretto o specifiche esigenze giudiziarie legate allo status di imputato (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288166 – 01). Tuttavia, la presenza di sanzioni disciplinari recenti o il coinvolgimento in disordini non costituiscono un automatismo ostativo fondato su giudizi astratti desunti dal curriculum criminale o dalla gravità dei reati in esecuzione. A differenza dei permessi premio (ove l’art. 30 ter o.p. richiede la regolarità della condotta a titolo premiale), l’istituto in esame si configura come proiezione di un diritto della persona: le infrazioni disciplinari rilevano ai fini del rigetto solo se espressive di una pericolosità attuale e tale da mettere realmente a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’istituto (cfr. Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ord. 2025/1202).
Un’esemplificazione di tale approccio si rintraccia nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha concesso l’accesso ai colloqui riservati a un detenuto condannato per reati di cui all’art. 4 bis o.p. Ciononostante, la mancanza di collegamenti attuali con contesti di criminalità organizzata e la contestualizzazione di recenti infrazioni disciplinari — lette come manifestazione della sofferenza psicologica legata alla carcerazione e alla nascita del figlio — hanno consentito di escludere un rischio reale per la sicurezza, imponendo una valutazione globale e attuale della personalità (cfr. Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ord. 2025/1202).
Il rigetto della “pericolosità esterna” e della prova decontestualizzata
Il principio secondo cui la pericolosità deve essere attuale, interna all’istituto e ancorata a fatti specifici ha trovato la sua consacrazione più netta nella pronuncia della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 11603/2025 (Pres. Santalucia, Rel. Aliffi), scaturita dal ricorso proposto dall’avv. Pina Di Credico nell’interesse di un detenuto ristretto nel carcere di Larino.
In quel caso, il rigetto del colloquio intimo con la moglie era stato confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso sulla base di una triplice motivazione: la presunta pericolosità “esterna” (desunta da vecchie informative di Polizia su legami camorristici), precedenti disciplinari interni e la pendenza di un procedimento penale legato a tali fatti carcerari.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione, fissando capisaldi invalicabili per l’Amministrazione e i giudici di merito:
a. Irrilevanza della pericolosità esterna o passata: Poiché i colloqui intimi si svolgono interamente all’interno della struttura, i presunti legami storici con la criminalità organizzata o il curriculum criminale passato non costituiscono un parametro idoneo a paralizzare un diritto fondamentale. Ciò che rileva è unicamente il rischio concreto e attuale per la sicurezza e l’ordine interno del penitenziario.
b. Divieto di travisamento delle prove e obbligo di aggiornamento: La Cassazione ha censurato il “capovolgimento” delle informative delle forze dell’ordine (le quali espressamente dichiaravano la mancanza di elementi attuali di collegamento con la criminalità) e la mancata acquisizione delle relazioni aggiornate della struttura penitenziaria. Ai sensi della Circolare DAP dell’11 aprile 2025, trascorsi sei mesi da una trasgressione l’osservazione scientifica deve essere aggiornata: ignorare la successiva condotta irreprensibile, la liberazione anticipata ottenuta e le relazioni positive solo per adagiarsi su elementi datati integra una palese violazione di legge.
c. Illegittimità del blocco per procedimenti penali pendenti: La mera pendenza di un procedimento penale non è mai stata prevista dalla legge né dalla Consulta come condizione ostativa ai colloqui riservati, e il suo utilizzo come sbarramento si pone in diretto contrasto con il principio costituzionale di presunzione di innocenza (in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2025).
In definitiva, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che il diritto all’affettività in carcere non è una concessione revocabile ad arbitrio. Negare la dimensione intima sulla base di motivazioni astratte, di una pregressa assenza di convivenza in presenza di un matrimonio, o di giudizi di pericolosità ancorati al passato svela un mero intento punitivo supplementare, incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali.

